Linee Guida
Finalità
Le Linee guida nazionali definiscono un sistema di certificazione energetica degli edifici in grado di:
a. fornire informazioni sulla qualità energetica degli immobili e strumenti di chiara ed immediata comprensione:
• per la valutazione della convenienza economica
a realizzare interventi di riqualificazione energetica delle abitazioni.
• per acquisti e locazioni di immobili che tengano adeguatamente
conto della prestazione energetica degli edifici;
b. contribuire ad una applicazione omogenea della certificazione energetica degli edifici coerente con la direttiva 2002/91/CE e con i principi desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di seguito nominato decreto legislativo, attraverso la definizione di una procedura nazionale che comprenda:
• l’indicazione di un sistema di classificazione degli edifici.
• l’individuazione di metodologie di calcolo della prestazione energetica
utilizzabili in modo alternativo in relazione alle caratteristiche dell’edificio e al livello
di approfondimento richiesto;
• la disponibilità di metodi semplificati che minimizzino gli oneri
a carico dei cittadini.
Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici. Nel disciplinare il sistema di certificazione energetica degli edifici le regioni e le province autonome, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo e dalla direttiva 2002/91/CE, tengono conto degli elementi essenziali nel seguito indicati:
a. i dati informativi che debbono essere contenuti
nell’attestato di certificazione energetica, compresi
i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o
classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell’edificio in
forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi
ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.
b. le norme tecniche di riferimento,
conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale.
c. le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici,
compresi i metodi semplificati finalizzati a minimizzare gli oneri a carico dei cittadini, tenuto conto
delle norme di riferimento;
d. i requisiti professionalie i criteri per assicurare la qualificazione
e l’indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici;
e. la validità temporale massima dell’attestato;
f. le prescrizioni relative all’aggiornamento dell’attestato in relazione
ad ogni intervento che migliori la prestazione energetica dell’edificio o ad ogni operazione di controllo che
accerti il degrado della prestazione medesima, di entità significativa.
Ai fini di una applicazione omogenea della certificazione energetica, come precedentemente detto, le regioni
e le province autonome che alla data del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva
2002/91/CE adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti regionali
di certificazione energetica degli edifici alle presenti Linee guida. Le regioni e le province autonome provvedono
affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con gli elementi essenziali di cui alle lettere da a) a f).